IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo  approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo
(consiglio  della  facolta' di scienze della formazione seduta del 23
ottobre  1996;  senato  accademico,  seduta  dell'11  novembre  1996;
consiglio  di  amministrazione  seduta  del  9 gennaio 1997) volta al
recepimento della tabella  IX  allegata  al  decreto  ministeriale  2
ottobre 1995;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella sessione del 20 febbraio 1997.
                              Decreta:
                FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
                      Corso di laurea in lingue
                       e letterature straniere
                           Articolo unico
  L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature
straniere  di  cui  alla  tabella   IX   dell'ordinamento   didattico
universitario,  annessa  al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e' soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella  IX
con  la  sostituzione  dell'indirizzo  comparativo al posto di quello
storico culturale.
  Gli iscritti al corso potranno completare gli  studi  previsti  dal
precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.
  La  facolta'  inoltre  e'  tenuta  a  stabilire le modalita' per la
convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli  studenti  optino
per il nuovo ordinamento.
  L'opzione  per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino a
un termine pari alla durata legale del corso di studi.
                               Art. 1.
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla
facolta' di scienze della formazione.